L'etichetta è la carta d'identità di un prodotto agricolo ed alimentare.
Al momento di acquistare un qualsiasi prodotto alimentare dobbiamo prestare molta attenzione all'etichetta in esso riportata, dalla quale si evincono una serie di informazioni utili atte a garantire e tutelare gli interessi del consumatore. In Italia, il decreto legislativo n. 109 del 27/01/1997 ha regolamentato la materia: esso prescrive che l'etichetta deve essere chiara, trasparente e non ingannevole, ed elenca le indicazioni che devono obbligatoriamente esservi presenti.
Tra queste, vi sono:
- la denominazione di vendita, che non è altro che il nome del prodotto (superfluo per ciò che consumiamo abitualmente o che è identificabile attraverso il marchio, ma utile per i prodotti nuovi o poco pubblicizzati); accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico del prodotto o lo specifico trattamento che ha subito (ad esempio "in polvere", "ricongelato", "liofilizzato", "surgelato", "concentrato" ed "affumicato"). Per i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati è obbligatorio riportare, accanto alla denominazione del prodotto, l'indicazione "decongelato".
- gli ingredienti (che vengono indicati partendo da quello maggiormente presente fino ad arrivare a quello utilizzato in quantità minore); ciò è fondamentale sia per valutare la qualità del prodotto sia per evitare eventualmente prodotti con ingredienti che possono non essere tollerati da alcuni consumatori, ad esempio a causa di un'allergia. L'elenco in ordine decrescente, inoltre, consente spesso di capire se il rapporto tra qualità e prezzo è giusto oppure di scegliere il prodotto più qualitativo, in base al tipo di ingredienti usati e al posto che occupano nell'elenco;
- gli additivi eventualmente presenti nel prodotto, segnalati col loro nome o con la sigla europea (la "E" seguita da un numero);
- la quantità e, in caso di conserve in un liquido (che può essere acqua, aceto o salamoia), il peso sgocciolato;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- il termine minimo di conservazione e la data di scadenza (il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data; la data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data). Questa indicazione non è obbligatoria per alcuni prodotti quali, ad esempio, gli ortofrutticoli freschi (comprese le patate, purché non siano stati sbucciati o tagliati e che non abbiano subito trattamenti), i vini, i prodotti della panetteria e della pasticceria (che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione), gli aceti, il sale da cucina, gli zuccheri allo stato solido, le gomme da masticare e i gelati monodose; è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione;
- le istruzioni per l'utilizzo (presenti soprattutto quando è necessario un trattamento prima del consumo, come ad esempio la cottura, o sulle modalità di conservazione una volta aperta la confezione se diverse dalla conservazione dell'alimento confezionato);
- il nome del produttore o distributore e il luogo di produzione;
- un codice alfanumerico ed il numero del lotto, che consente di identificare il prodotto (utile per poter essere subito rintracciato e quindi ritirato nel caso, ad esempio, possa costituire un pericolo per la salute del consumatore);
- se il prodotto è biologico, D.O.P. o I.G.P.; i relativi marchi devono essere presenti sull'etichetta o sulla confezione.
A seguito di diversi episodi che hanno messo a rischio la salute del consumatore (come ad esempio il virus della mucca pazza, la diossina dei polli, l'olio di oliva adulterato ed il vino al metanolo), l'Unione Europea, con legge n. 204 del 3 agosto 2004, ha obbligato i produttori a riportare in etichetta l'origine di alcuni prodotti alimentari o, nel caso di alimenti trasformati, quella della loro materia prima presente in maggiore quantità. Ha prescritto l'obbligo di indicare nelle etichette alcune indicazioni relative all'origine di provenienza per i seguenti alimenti: la carne bovina, le uova, il latte, i prodotti ortofrutticoli, il miele, il pesce e l'olio extravergine di oliva.
Prima di questa legge, l'origine dell'olio extravergine di oliva non dipendeva dalla provenienza delle olive, ma dal luogo in cui veniva lavorato e confezionato; il risultato era che parte dell'olio definito italiano poteva essere ricavato da olive tunisine, spagnole, greche, marocchine, tutte più economiche delle nostre.
In virtù della nuova legge, dal 1° gennaio 2005 è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive; pertanto, anche per gli oli extravergini che non riportano il marchio DOP (che garantisce il consumatore sulla provenienza nazionale delle olive e sul luogo di trasformazione), si potrà leggere chiaramente da dove vengono le olive ed accorgersi immediatamente se si ha davanti un vero olio italiano.
Inoltre, sempre in virtù di questa legge, se prima non esisteva una differenza tra la vera passata, ottenuta semplicemente schiacciando i pomodori freschi, e la passata dei "furbi", preparata diluendo con acqua il concentrato di pomodoro acquistato a basso costo all'estero, con la nuova legge, dal 1° gennaio 2005, la denominazione in etichetta "passata di pomodoro" sarà riservata esclusivamente al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta dei pomodori freschi.
Recentemente, in materia di etichettatura c'è stato un aggiornamento alle norme precedenti: più precisamente, dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento Europeo (1169/2011), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con nuove normative miranti ad uniformare i sistemi di etichettatura dei diversi Paesi dell'Unione europea, favorendo così la libera circolazione delle merci e tutelando ulteriormente la salute dei consumatori in modo ancora più chiaro e trasparente.
Il Regolamento riguarda tutti i prodotti alimentari preconfezionati, compresi quelli destinati a ristoranti, mense ed a quelli acquistati on-line.
A partire da quella data, oltre alle suddette indicazioni, sull'etichetta devono essere specificati:
- il Paese d'origine od il luogo di provenienza anche per quanto riguarda quei prodotti che finora ne erano esenti (e cioè le carni suine, ovine, caprine ed il pollame, sia nel caso di fresche o congelate);
- per quanto riguarda la carne ed il pesce, sulle confezioni si deve indicare in modo più preciso il metodo di lavorazione; in particolare, è diventato obbligatorio chiarire se non sono freschi ma "decongelati"; se sono venduti in vaschette nel reparto frigorifero, deve essere specificato anche dove è avvenuto il confezionamento (in quel supermercato o altrove). Sulle etichette della carne e del pesce congelati ora deve comparire la data di congelamento. Dal mese di aprile 2015 anche per la carne di maiale, pollo, tacchino e di quella ovina e caprina sarà obbligatoria questa indicazione;
- le informazioni nutrizionali per le confezioni dei prodotti alimentari che misurano almeno 25 centimetri quadrati (per 100 g. o 100 ml. di prodotto deve essere cioè quantificato il valore energetico, il contenuto di grassi, acidi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale; il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio, ossia 2000 Kcal al giorno);
- l'eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze (soia, arachidi, frutta a guscio, lupini, sesamo, latte, senape, sedano, pesce, cereali contenenti glutine, anidride solforosa e solfiti);
- indicazioni complementari:
- i prodotti con un quantitativo di caffeina superiore a 150 mg/l che non siano tè, caffè, oltre all'indicazione "tenore elevato di caffeina" riporteranno la dicitura "Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza o nel periodo di allattamento";
- gli alimenti con aggiunta di fitosteroli e fitostanoli riporteranno la dicitura "addizionato di steroli vegetali" o "addizionato di stanoli vegetali"; sarà evidenziato che l'alimento è destinato esclusivamente a coloro che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue; inoltre, verrà indicato che il prodotto potrebbe non essere adeguato per le donne in gravidanza, in allattamento e i bambini di età inferiore a cinque anni;
- i dolciumi o bevande ai quali viene aggiunta la liquirizia ad una concentrazione pari o superiore a 100 mg/Kg o 10 mg/l riporteranno la dicitura "contiene liquirizia" subito dopo l'elenco degli ingredienti.
Inoltre, sempre con il nuovo Regolamento Europeo, la scadenza deve essere riportata anche su ogni porzione imballata singolarmente all'interno della confezione, ed indicare se un alimento è considerato a rischio una volta superata la scadenza.
Anche le scritte in etichetta diventano più grandi e chiare: i caratteri delle informazioni obbligatorie devono avere un'altezza minima di 1,2 millimetri.
Altre informazioni come ad esempio la quantità di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, l'amido, le fibre ed i sali minerali, invece, rimangono purtroppo ancora facoltative.
E' stato fatto comunque un passo avanti a favore del consumatore, che non troverà più informazioni generiche come "oli vegetali" o "grassi vegetali" spesso fuorvianti (identificando tutto ciò che è "vegetale" come sano), che solitamente riguardano grassi poco pregiati e spesso dannosi per la salute: d'ora in poi, infatti, deve essere specificata l'origine della materia grassa utilizzata (per esempio, olio di palma o di cocco).
Ancora, comunque, c'è molto da fare: rimangono ancora esclusi dal Regolamento, ad esempio, gli alimenti sfusi e "preincartati", quelli cioè confezionali direttamente nel punto vendita, fatta eccezione per l'obbligo di indicare la presenza o meno degli allergeni. Inoltre, non è ancora obbligatorio indicare la quantità degli acidi grassi trans (o idrogenati), sostanze ottenute con un processo chimico ormai riconosciute come poco salutari per l'organismo. Infine, manca ancora un'unificazione riguardo alla quantità delle porzioni in relazione ai valori nutrizionali: quelle riportate sulle etichette attuali, speso non corrispondono infatti ai consumi reali e non sono uguali per tutti i prodotti.
E per concludere, ecco qui di seguito un piccolo glossario dei termini che più frequentemente ci capita di leggere su un'etichetta ed il loro significato: Chilocaloria (Kcal): unità di misura che esprime il valore energetico degli alimenti; è l'energia necessaria per innalzare di 1°C la temperatura di 1 Kg di acqua distillata posta a livello del mare.
Carboidrati: sono composti organici che forniscono energia (4 Kcal/g) di immediato utilizzo; si dividono in semplici (fruttosio, glucosio, lattosio, saccarosio, galattosio) e complessi (amido e fibra). I carboidrati semplici, detti anche zuccheri, sono presenti naturalmente negli alimenti (frutta, verdura, latte) o in forme raffinate (saccarosio, il normale zucchero bianco da cucina). I carboidrati complessi sono contenuti in alimenti come cereali, pane, pasta, riso e legumi.
Lipidi o grassi: i principali lipidi sono trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo; possono essere di origine animale o vegetale e svolgono funzione energetica, strutturale e di trasporto nel nostro organismo. Forniscono 9 Kcal/g.
Proteine: molecole formate dall'unione di amminoacidi. Le proteine contenute nei vegetali hanno un valore nutrizionale inferiore rispetto a quelle presenti negli alimenti di origine animale perché contengono tutti gli amminoacidi necessari all'organismo nelle giuste quantità. Sono importanti per la formazione dei tessuti, degli ormoni e degli enzimi. Forniscono 4 Kcal/g.
Zuccheri semplici: vedi carboidrati.
Amido: vedi carboidrati.
Acidi grassi saturi: gli acidi grassi saturi, insieme a quelli insaturi, sono componenti dei lipidi. Gli acidi grassi saturi, a causa della maggiore densità, possono accumularsi a livello dei vasi sanguigni. Sono presenti nei grassi di origine animale, in latte e derivati, nel tuorlo dell'uovo e in grassi di origine vegetale come la margarina.
Fibra alimentare: frazione non digeribile dei vegetali. Fa parte dei carboidrati complessi ed è importante per la funzione intestinale.
Fitosteroli o fotostanoli: sostanze naturali presenti nei vegetali con struttura simile al colesterolo, possono concorrere alla riduzione complessiva dell'assorbimento del colesterolo.
Polioli: sono molecole impiegate soprattutto nell'industria dolciaria per dolcificare, ma con meno calorie (per esempio caramelle dietetiche e chewing-gum). I più comuni sono mannitolo, sorbitolo, xilitolo, isomaltolo, lattitolo.
Acido α-linolenico (ALA): è uno dei due acidi grassi essenziali che gli esseri umani devono assumere con gli alimenti per mantenere uno stato di buona salute.
Ecco qui di seguito un video che riassume in modo chiaro la nuova normativa riguardo all'etichetta alimentare:
Ricetteecooking.com utilizza Google, Youtube, Facebook e altri social di condivisione, nonché in alcune pagine tematiche widget di terzi e quindi i cookie che questi impiegano per inviarti annunci e servizi in linea con le tue preferenze. Le informazioni sul tuo utilizzo del sito sono adoperate da loro. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Per informazioni dettagliate e per indicazioni su come disattivare i cookie ti invitiamo a cliccare su Maggiori informazioni. Maggiori informazioni